• Dott. Cristian Massi

Indennità di 600 euro spetta anche agli amministratori di società?

La domanda che ci saremo posti più volte è: spetta l’indennità di 600 euro anche per gli amministratori di società iscritti alla gestione separata INPS?

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’art. 27 del Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n.18, cd. Cura Italia, introduce una specifica indennità, pari a 600 euro, per il mese di marzo riservata “ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie”.

 Ma fin dall’inizio ci siamo posti degli interrogativi, in quanto non è chiaro se la norma includa o meno, tra i beneficiari, anche gli amministratori di società, seppur tenuti, al pari dei collaboratori coordinati e continuativi, all’iscrizione alla gestione separata dell’INPS.

Nemmeno il successivo Decreto Rilancio all’art. 84 ha fornito degli elementi in merito, limitandosi ad estendere l’indennità “ai soggetti già beneficiari” dell’indennità “per il mese di marzo” ed a richiamare le medesime categorie dei liberi professionisti titolari di partita iva e dei lavoratori di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS.

Dottrina e giurisprudenza hanno avanzato tesi ed interpretazioni diverse relativamente all’inclusione o meno degli amministratori tra i beneficiari di tale indennità.

La corrente di pensiero minoritaria sostiene che, sebbene il rapporto tra amministratore e società sembri escluso dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tale rapporto segua, dal punto di vista previdenziale, la disciplina relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Invece, la tesi più diffusa, soprattutto in giurisprudenza, sostiene che gli amministratori non siano legati alla società da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto il compenso percepito deriva da una delibera assembleare sulla base di quanto previsto dal Codice Civile e dallo statuto.

Infine, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è espressa con la sentenza del 20 gennaio 2017 n. 1545 pronunciandosi sulla natura del rapporto tra un amministratore ed una società di capitali, affermando che quello che lega il primo con la seconda non è un rapporto di lavoro di tipo parasubordinato o autonomo ma un “rapporto societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 Codice di Procedura Civile”

L’INPS sembra aver accolto questa ultima tesi della Corte di Cassazione escludendo la categoria degli amministratori dalla lista di lavoratori beneficiari dell’indennità.

Infatti, molte domande presentata dagli amministratori sono state respinte con la motivazione che gli istanti non sarebbero titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Per concludere, con il messaggio del 1° giugno n. 2263, l’INPS ha delineato con maggior precisione l’elenco dei soggetti beneficiari.

In particolare, risultano fondamentali i chiarimenti contenuti nell’allegato 1 del predetto messaggio in cui l’istituto ha esplicitato i soggetti esclusi dall’indennità dell’art. 27 del Decreto-Legge n. 18/2020: si tratta quindi di “figure che, pur obbligate alla contribuzione della gestione separata, non sono state richiamate dalla norma”, e tra le quali rientrano anche gli amministratori di società.

Dott. Cristian Massi

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