• Dott. Cristian Massi

L’assenza ingiustificata dal lavoro comporta il licenziamento?

L’assenza dal lavoro non giustificata può essere causa di licenziamento. 

E' questo quanto riaffermato dalla sentenza n. 10855/2020 della Sezione Lavoro della Cassazione.

Qualora il lavoratore non riesca a portare adeguate giustificazioni della propria assenza, tale condotta può condurre al licenziamento per giusta causa.

In primis, è bene specificare che, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dall’assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, per l’art. 5 della Legge n. 604/1996, sul datore di lavoro grava l’onere di provare l’assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l’onere di provare gli elementi che possono giustificare l’assenza e in particolare il fatto che tale assenza dipenda da cause di forza maggiore.

In virtù di ciò, la Cassazione ha affermato che l’assenza ingiustificata, se protratta nel tempo, configura una condotta contraria ai doveri fondamentali del lavorare, costituenti il cd. “minimo etico”.

Si tratta della violazione dell’obbligo minimo che si assume con la firma del contratto di prestazione lavorativa stipulato con il datore di lavoro.

Questo principio è stato recentemente riaffermato dalla sentenza della Cassazione n. 10855/2020 della Sezione Lavoro.

Il caso giunto all’attenzione dei supremi giudici riguardava un dipendente ministeriale il quale veniva licenziato per giusta causa, ex art. 55-quater lett. a) e b) del testo unico sul pubblico impiego (D. Lgs. 165/2001), per aver avuto 12 giorni di assenza ingiustificata nell’arco di due mesi oltre che l’uso di certificati contraffatti.

Su quest’ultimo aspetto la cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore non considerando provate le sue affermazioni che ricollegavano ad una patologia psichica le amnesie per cui non ricordava né le proprie assenze né l’invio di certificati di malattia risultati falsi.

Resta indubbio invece che l’affissione del codice disciplinare, pur prevista dal Codice del pubblico impiego, non è rilevante in questo caso in quanto la costante giurisprudenza ha ritenute che “anche nel pubblico impiego contrattualizzato non è necessario provvedere all’affissione del codice disciplinare (prevista dall’art. 55 del D. Lgs. n. 150 del 2009) in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale.

In un caso parzialmente simile verificatosi nel settore privato la suprema Corte di Cassazione ha lo stesso affermato che in aderenza ad un orientamento consolidato (Cass. N. 19306 del 2004), “la pubblicità del codice disciplinare,  non è necessaria al fine della validità del licenziamento disciplinare, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivomentre è necessaria qualora lo stesso licenziamento sia intimato per specifiche ipotesi previste da normativa secondaria”, collettiva o aziendale.

Dott. Cristian Massi

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