Imprese sociali: dal 1° gennaio 2026 un nuovo regime fiscale
Dal 1° gennaio come previsto dal D.L. 84/2025 scatteranno le misure previste dall’art 18 del D.Lgs. 112/2017 che si occupa delle imprese sociali.
Prima della riforma le imprese sociali rappresentavano poco più del 2% del totale, ad oggi il 24,7%, questo significa che un’impresa sociale su quattro non è una cooperativa sociale.
Entrando nello specifico, l’art. 18 prevede la non imponibilità fiscale degli utili e avanzi di gestione che vengono accantonati a riserva o destinati ad attività di interesse generale o incremento del patrimonio.
Questo vantaggio in termini fiscali degli utili riguarda sia quelli derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale sia quelli derivanti dallo svolgimento di attività diverse.
Altre misure, contenute nell’art. 18 D. Lgs. 112/2017, sono
- Possibilità di utilizzare gli utili per coprire le perdite;
- Tassazione solo sugli utili effettivamente distribuiti, quindi la distribuzione degli utili resta limitata e tassata solo nella quota destinata ai soci;
Le imprese sociali sotto questo punto di vista registrano una simmetria con le cooperative sociali, in quanto esiste una limitata possibilità di distribuire utili e con riferimento a quella porzione di utile assegnato ai soci scatta un meccanismo di imposizione ordinario.
Esistono inoltre alcune novità al vaglio della Commissione Europea.
Stiamo parlando dell’art. 18 comma 3 e 4 del D. Lgs 112/2017.
Tale misura consente a persone fisiche e persone giuridiche che investono del capitale nelle imprese sociali di ottenere una restituzione dal punto di vista fiscale.
Le persone fisiche potranno ottenere una detrazione pari al 30% fino ad un massimo di 1 milione di euro l’anno. (comma 3 art. 18 D. Lgs. 112/2017).
Le persone giuridiche potranno beneficiare di una deduzione pari al 30%. L’importo massimo che farà scattare l’extra deduzione è di 1.800.000 euro.
Elemento fondamentale è che sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche l’investimento venga mantenuto per almeno 5 anni.
Molte sono le agevolazioni fiscali del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) applicabili alle imprese sociali, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria:
- Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale dei trasferimenti a titolo gratuito;
- Applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale in relazione agli atti costitutivi e modifiche statutarie;
- Esenzione dell’imposta di bollo di atti documenti istanze contratti nonché copie dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato;
- Esenzione dell’IVAFE dei prodotti finanziari, dei conti correnti e libretti di risparmi detenuti all’estero.
Per concludere, relativamente alle erogazioni liberali, sono previste anche per esse delle agevolazioni fiscali. Tali benefici fiscali potranno essere assegnati solo a quei donatori che effettuano le erogazioni alle imprese sociali diverse da quelle costituite in forma societaria.
Dott. Cristian Massi