• Dott. Cristian Massi

I bar circolistici nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche

Le associazioni sportive possono gestire i cosiddetti “bar circolistici” la cui peculiarità risiede nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ad esclusivo beneficio dei propri soci.

Infatti, le associazioni affiliate UISP (Unione Sport per tutti), associazione di promozione sociale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI sul territorio italiano, che effettuano attività di somministrazione e bevande non pagano le imposte su quanto percepiscono da detta attività solo ed esclusivamente se rispettano alcuni requisiti:

  • L’attività deve configurarsi come complementare rispetto a quelle di natura sportiva, ricreativa, culturale che connotano le finalità istituzionali delle ASD;
  • L’attività sia gestita direttamente dal rappresentante legale dell’associazione o da un suo preposto;
  • La somministrazione sia riservata esclusivamente ai soci;
  • L’associazione abbia espletato gli adempimenti amministrativi di seguito evidenziati.

L’associazione interessata in fase di inizio attività è tenuta a presentare al Comune la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) in cui il rappresentante legale dichiara:

  1. L’ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce (cioè la UISP);
  2. Il tipo di attività di somministrazione;
  3. L’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione. Infatti, il locale dovrà trovarsi all’interno della struttura e non deve avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. Inoltre, all’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno della struttura;
  4. Che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’art. 148, commi 3, 5 e 8 del TUIR, cioè che lo statuto deve contenere le disposizioni che assicurano l’assenza di scopo di lucro, la trasparenza e democraticità;
  5. Di aver ottenuto dal Sindaco del Comune dove si intende iniziare l’attività, l’autorizzazione igienico sanitaria dei locali, allegando alla domanda la planimetria dei locali e una relazione tecnica degli stessi.;
  6. La sussistenza dei requisiti soggettivi propri e dell’eventuale preposto, individuando quindi autocertificazione antimafia e assenza di condanne ostative;
  7. Il numero dei soci del circolo che deve essere uguale o superiore a 100, secondo quanto definito dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 19/02/1972.

Alla denuncia sarà allegata una copia non autenticata dell’atto costitutivo o dello statuto e la pianta planimetrica dei locali corredata da relazione tecnica.

Alla data di presentazione della denuncia, l’associazione è legittimata a svolgere l’attività.

Inoltre, il Comune avrà 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti che vietino il proseguimento dell’attività.

Superato questo termine, l’eventuale divieto può intervenire solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico, culturale, per l’ambiente, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.

Dott. Cristian Massi

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