• Dott. Cristian Massi

La continuità aziendale non giustifica l'omesso versamento dell'IVA

Molte volte ci saremo chiesti, quali sono le responsabilità che gravano sull’imprenditore che pur di pagare gli stipendi omette il versamento dell’IVA?

La Corte di Cassazione con una recentissima Sentenza, la n. 50007 dell’11 novembre 2019, ha affermato che, nel caso in cui l’imprenditore in stato di difficoltà economica, scelga di destinare le somme percepite a titolo di IVA al pagamento dei dipendenti e dei fornitori, risponde di reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000.

La scelta dell’imprenditore di privilegiare la continuità aziendale al posto di versare all’erario le somme dovute a titolo di IVA, costituisce, secondo la Corte, una scelta cosciente e volontaria.

Infatti, stiamo parlando di integrazione dell’elemento del dolo generico necessario per la punibilità del reato in oggetto e della cd. causa di forza maggiore, in quanto lo stato di crisi dell’impresa non può escludere la punibilità del reato perché il soggetto agente non è obbligato a violare la norma a fronte di un evento da lui imprevedibile e inevitabile.

Nel corso del tempo, il tema della mancata di liquidità al fine di escludere il reato di omesso versamento dell’IVA, è stato oggetto di dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapporsi due principali orientamenti.

Alcune pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. N. 12906/2018) hanno ammesso che la crisi economica delle imprese potesse assumere valenza di esimente per il soggetto nei cui confronti incombe l’obbligo di versamento, ciò solo se l’imprenditore riesca a provare di non aver potuto versare l’imposta a causa di fatti a lui non imputabili, nonché di aver fatto quanto in suo potere per reperire le risorse e adempiere al proprio debito fiscale.

Successivamente, la grande crisi economica che ha caratterizzato il panorama italiano negli ultimi anni ha spinto molti imprenditori in difficoltà e in mancanza di liquidità a rinviare il pagamento dei debiti tributari, pur dichiarando l’esistenza degli stessi e pagando successivamente le sanzioni per gli omessi versamenti.

Tutto ciò ha alimentato il dibattito giurisprudenziale sull’efficacia “scusante” della crisi d’impresa, con riferimento al reato di omesso versamento dell’IVA.

Infatti, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la decisione dell’imprenditore di far fronte al pagamento dei crediti da lavoro dipendente, omettendo il versamento dell’IVA, non è riconducibile alla cd. causa di forza maggiore.

Il comportamento omissivo viene considerato come una deliberata e consapevole scelta di non versare all’erario le somme dovute e che la mancanza di liquidità non costituisce esimente, di conseguenza la condotta risulta punibile ai sensi dell’art. 10-ter, D. Lgs. n. 74/2000.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 50007 dell’11 novembre 2019, ha confermato l’interpretazione ormai consolidata, affermando che la difficoltà dell’imprenditore non è considerata un evento imprevisto ma verificatosi anni prima per cui non può considerarsi causa di forza maggiore idonea ad escludere la sua responsabilità penale.

Dott. Cristian Massi

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