• Giovanni Giudetti, PhD - Legal Advisor

Precisazioni e obblighi per gli Enti del Terzo Settore

Siamo all’inizio di un nuovo anno e certamente, con l’avvicinarsi delle nuove scadenze rimodulate inoltre dai Decreti attuativi degli ultimi mesi, occorre dare piena attuazione e compimento alla riforma che ha disciplinato il nuovo diritto del Terzo settore.

Diversi gli enti coinvolti da questo processo e che operano negli ambiti delle politiche giovanili, dell’assistenzialismo, della mobilità umana, della salvaguardia ambientale e nella protezione delle persone vulnerabili, per citarne alcuni. 

Ma più nello specifico, da una più attenta lettura del D. Lgs. 117/2017 che stabilisce il Codice del Terzo Settore - CTS, emergono chiari gli aspetti di confronto e le sovrapposizioni con quelle che sono le statuizioni del Codice Civile. 

Per prima cosa l’art. 3 del testo in esame sancisce che agli Enti di Terzo Settore vengano ad applicarsi se compatibili le norme del Codice Civile e le pertinenti disposizioni attuative.

Da questo ne deriva che per gli ETS strutturati come “le Associazioni non riconosciute”, ex art 36 e ss. del Codice Civile, si vengano a creare delle condizioni sfavorevoli e gravose in capo agli amministratori e a soggetti coinvolti con pari grado di responsabilità. 

Con la procedura di scioglimento, ad oggi, tali organizzazioni in mancanza di beni o capitali residuali da destinare in fase conclusiva di liquidazione ed una volta estinti i rapporti giuridici in essere procedevano alla chiusura della loro potenziale posizione fiscale. Quasi sempre aperta nel corso dell’attività realmente svolta dall’associazione, dall’ente o dall’organizzazione nell’esercizio delle proprie funzioni operative.

Invece con l’ingresso nel panorama del Terzo settore si rendono necessarie ulteriori procedure di completamento:

- In linea con l’art. 48, comma 2 del CTS nel registro dovranno essere iscritte tutte le deliberazioni di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, così come le informazioni personali e i dati in possesso dai liquidatori;

- Inoltre, al medesimo articolo al comma 5 agli amministratori che non provvedano a tale comunicazione, si applica l’articolo 2630 del Codice Civile, in forza del quale possono essere puniti, a titolo personale: «(…) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. (…) Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo»;

- Con l’art. 49 del CTS si prevede che l’ufficio che diverrà competente per il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche ex officio (con la dovuta comunicazione che dovrà avvenire da parte dell’associazione posta in liquidazione), una volta accertata l’esistenza di una causa di estinzione o di scissione dell’ente, ne darà comunicazione agli amministratori e al Presidente del Tribunale con competenza territoriale, «(…) affinché provveda ai sensi dell’articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice Civile»;

- La disciplina di scioglimento fa pur sempre riferimento al Codice Civile in vigore e all’art. 14 della disciplina in esame, così l’eventualità che la stessa disposizione normativa debba applicarsi agli ETS che abbiano acquisito la personalità giuridica, ex articolo 22 CTS, risulta ovvia ed acquisita per chi ne sarà interessato; 

- Inoltre, altro elemento di non poco conto è quello che, se pur previsto dall’art. 11 comma 2, la designazione dei liquidatori possa avvenire in sede assembleare con la delibera di scioglimento. Ancora, il successivo articolo 12 prevede che i liquidatori esercitino la loro funzione «(…) sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano ad ogni effetto pubblici ufficiali». Manca ed è assente una dettagliata procedura prevista per la liquidazione delle associazioni riconosciute e delle fondazioni. Difficile a tal proposito trovare un bilanciamento tra flessibilità e semplificazione contenuti nel nuovo Codice del Terzo Settore e normativa civilistica presente per le associazioni prive di personalità giuridica. 

Un elemento utile al superamento di tali difficoltà interpretative può essere tuttavia rinvenuto nell’articolo 50 del CTS dove viene prevista la cancellazione di un ente dal RUNTS successiva ad una motivata attestazione che certifichi lo scioglimento, la cessazione o l’estinzione dell’organizzazione in essere, e che non renderà necessari ulteriori adempimenti integrativi. 

Conseguentemente ad un accertamento di ufficio in seguito a scioglimento di qualsiasi ente, pertanto, viene ad essere operativo l’art. 49 del CTS che coinvolge direttamente la Presidenza del Tribunale così come previsto nel Codice Civile Inoltre con istanza di parte la cancellazione dal registro potrà avvenire in linea con quanto disciplinato dall’art. 50 e senza altre procedure complementari.

Questo in sintesi per le associazioni non riconosciute, ma sicuramente meno immediato per quel che riguarda le associazioni riconosciute su istanza di parte in presenza di scioglimento, dove la deroga necessariamente opera sul contesto normativo sviluppato all’interno del Codice Civile. 

Giovanni Giudetti, PhD - Legal Advisor

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