• Dott. Cristian Massi

Fringe benefits auto ad uso promiscuo: un’ottica basata sulle emissioni di CO2

La Legge di Bilancio 2020 penalizza l’uso di veicoli ad alta emissione di CO2, dunque altamente inquinanti, inasprendone la tassazione in capo ai lavoratori dipendenti assegnatari.

Infatti, in base alla nuova disciplina, l’assegnazione di questa tipologia di autovetture comporterà, a partire dal 2021, il raddoppio del valore fiscalmente imponibile in capo al dipendente e il corrispondente aumento della contribuzione dovuta.

Saranno invece premiate le aziende che sceglieranno veicoli a bassa emissione.

 I fringe benefits sono compensi in natura attribuiti dal datore di lavoro. Tali compensi sono tassati ferma restando una soglia di esenzione. Al superamento di quest’ultima, l’intero valore del benefit concorre a formare il reddito.

 Per alcuni beni, veicoli stabiliti ad uso promiscuo, prestiti, fabbricati, sono stabiliti speciali criteri di determinazione forfettaria dei valori da assoggettare a tassazione.

I beni che il datore di lavoro eroga ai dipendenti, esclusi i buoni pasto, sono inclusi nel reddito imponibile e sono valutati al valore normale dei beni e servizi concessi.

Per la determinazione del prezzo si fa riferimento:

  • Ai listini o tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi e, in mancanza, ai listini della Camera di Commercio ed alle tariffe professionali tenendo conto degli sconti d’uso;
  • Al prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni ai grossisti per i generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti, gratuitamente o meno.

Ma una novità fondamentale della Legge di Bilancio 2020 riguarda l’inasprimento del regime fiscale di tassazione di un diffusissimo fringe benefit come l’auto aziendale concessa al lavoratore subordinato ad uso promiscuo, quindi resa disponibile non solo per lo svolgimento dell’attività produttiva ma anche per le esigenze di vita privata e familiare.

Quindi, durante l’iter legislativo, c’è stata una presa di coscienza fondamentale e cioè il passaggio da un generale aumento della tassazione ad un provvedimento basato a penalizzare l’impiego delle auto maggiormente inquinanti.

Per procedere alla tassazione del fringe benefit auto aziendale ad uso promiscuo è necessario determinare il valore convenzione auto cioè di una voce retributiva che non ha nessun effetto sul netto a pagare ma viene inserita in modo figurativo per aumentare l’imponibile contributivo e fiscale.

Quindi, il procedimento di calcolo sarà:

  • Ricavare dalle tabelle ACI il costo chilometrico riferito al tipo di autovettura;
  • Moltiplicarlo per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri;
  • Determinare la quota identificabile come fringe benefit applicando l’aliquota prevista per Legge;
  • Calcolare l’importo imponibile mensile, dividendo l’importo del fringe per 12.

La Legge di Bilancio ha inoltre introdotto quattro soglie di emissioni di anidride carbonica:

  • Fino a 60 g/km: fringe benefit imponibile al 25%;
  • Da 61 a 160: fringe benefit imponibile al 30%;
  • Da 161 a 190: fringe benefit al 40% nel 2020 e al 50% nel 2021;
  • Oltre 190 g/km: fringe benefit imponibile al 50% nel 2020 e al 60% nel 2021.

Questa disciplina è applicabile alle auto immatricolate a partire dal 1° gennaio 2020 per contratti fringe benefit siglati a partire dal 1° luglio 2020.

Dott. Cristian Massi

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