• Dott. Cristian Massi

Il prestatore che abbia superato il "comporto" deve presentarsi sul posto di lavoro

Secondo quanto definito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7566 del 27 marzo 2020, deve ritenersi legittimo il licenziamento del lavoratore che, dopo essersi assentato per una lunga malattia, si è messo in ferie senza alcun giustificato motivo e in totale autonomia.

LA VICENDA:

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 8138 del 2017, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato a Cassia Nerone della D.C.S. S.r.l., con lettera del 2014, a motivo di assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi.

La corte di appello ha osservato che la lavoratrice si era collocata autonomamente in ferie alla scadenza del periodo di comporto, senza formulare alcuna richiesta di autorizzazione al loro godimento.

Né poteva ritenersi che la società datrice di lavoro si fosse resa inadempiente all’obbligo di sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 41/2008 lett. e-ter), dovendo la visita medica effettuarsi, in tale ipotesi, prima della concreta assegnazione del lavoro alle mansioni, che è un momento non coincidente con la ripresa del lavoro e cioè con la formale presentazione nel luogo di lavoro.

LA DECISIONE:

I giudici hanno respinto il ricorso presentato dal lavoratore e ritengono valida la lettera di licenziamento inoltrata dal datore di lavoro.

Il prestatore di lavoro è obbligato a presentarsi nuovamente sul posto di lavoro una volta terminato il periodo di malattia, affinché il datore di lavoro sia messo in condizioni di svolgere la visita medica di controllo e valutare una diversa collocazione del lavoratore nonché l’attribuzione di diverse mansioni, considerata l’assenza prolungata dal luogo di lavoro.

Inoltre, il lavoratore non può attaccare le ferie alla malattia autonomamente al solo fine di interrompere il decorso della stessa.

Il giudice di primo grado respingeva la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato dal datore di lavoro.

La Corte d’Appello confermava la decisione del Tribunale e la vicenda giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione.

Quest’ultima con sentenza n. 7566/2020 rigettava il ricorso presentato dalla lavoratrice per una serie di ragioni.

Il primo elemento fondamentale da non trascurare è l’art. 41 del D. Lgs. 81/08 che prevede lo svolgimento di una visita medica precedendo il momento della ripresa del lavoro, in caso di assenza per ragioni di salute, che sia di durata superiore ai 60 giorni consecutivi.

Tale visita è fondamentale per constatare l’idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni in precedenza svolte.

La visita medica è posta a tutela del lavoratore e rientra tra gli obblighi in capo all’imprenditore al fine di predisporre le misure necessarie a tutelare l’incolumità e la salute del lavoratore.

La mancanza della stessa costituisce omissione per il datore di lavoro di rilevante gravità comportando l’interruzione dell’equilibrio sinallagmatico e giustifica l’eccezione del lavoratore.

Quindi, il prestatore di lavoro non è giustificato all’astensione dal posto di lavoro una volta terminato il periodo di malattia.

Dovrà rientrare e dare la possibilità al datore di lavoro di disporre, anche in via provvisoria, una diversa collocazione nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Inoltre, il lavoratore assente a causa della malattia non può sostituire ad essa la fruizione delle ferie maturate e non godute, soprattutto se il fine è quello di interrompere il decorso del periodo di malattia.

Per concludere, la Corte di Cassazione conferma l’evoluzione della giurisprudenza in questo ambito, dando ragione ai giudici di merito in quanto avevano ritenuto corretto il comportamento del datore di lavoro, sulla base del fatto che il lavoratore, nonostante gli avvisi ricevuti, non aveva provveduto a fare la richiesta di conversione della malattia in ferie.

Dott. Cristian Massi

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