• Dott. Cristian Massi

Sponsorizzazioni sportive: distinguere tra spese di rappresentanza e di pubblicità

La spesa di sponsorizzazione verso le Associazioni Sportive Dilettantistiche (soggettivamente rientranti nell’elencazione di cui all’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002) è assistita da presunzione assoluta di congruità qualora tale dazione di denaro rientri nei limiti quantitativi di cui all’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 e sia stata pacificamente sostenuta, a fronte di una controprestazione della società sponsorizzata oggettivamente resa.

Questo è quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sezione XI, con la sentenza 13 dicembre 2019 – 10 gennaio 2020, n. 94

LA DECISIONE:

La controversia trae origine da tre avvisi di accertamento, riferiti agli anni di imposta 2010, 2011, 2012, emessi dall’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, nei confronti di una contribuente (società a responsabilità limitata).

Le contestazioni mosse dall’Ufficio hanno riguardato due aspetti di illegittime deduzioni relative a:

  • Costi per prestazioni di terzi afferenti ad un contratto di noleggio di beni mobili e servizi contabili, il cui corrispettivo pattuito è stato ritenuto sproporzionato rispetto al valore complessivo delle attrezzature noleggiate;
  • Spese pubblicitarie ritenute indimostrate, eccessive e comunque non utili rispetto all’attività commerciale svolta, per difetto di inerenza.

I tre avvisi di accertamento sono stati impugnati avanti alla CTP di Reggio Emilia, la quale ha accolto il primo motivo di doglianza riferito alla spesa sopportata per il contratto di noleggio, rigettando invece l’impugnazione quanto alla spesa pubblicitaria.

La contribuente ha successivamente proposto appello avanti alla CTR di Bologna, riproponendo le proprie tesi in ordine alla correttezza delle spese pubblicitarie; l’Ufficio ha interposto appello incidentale, insistendo sulla non inerenza delle spese sopportate per il contratto di noleggio.

La CTR si è pronunciata accogliendo l’appello principale e rigettando l’appello incidentale.

I MOTIVI:

La CTR di Bologna ha ritenuto che la contribuente avesse provato per tabulas i pagamenti effettuati verso due Associazioni Sportive Dilettantistiche, nonché l’effettivo svolgimento dell’attività di sponsorizzazione.

L’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 è norma di favore per le Associazioni Sportive Dilettantistiche perché consente l’integrale deducibilità delle sponsorizzazioni loro rivolte, incentivando la corresponsione di denaro da parte degli sponsor.

La CTR di Bologna, nonché la Suprema Corte in plurime pronunce, hanno ritenuto pacifico che il comma 8 dell’art. 90 della Legge qualifica come pubblicitarie le spese sostenute, se si verificano quattro condizioni:

  • Il soggetto sponsorizzato è una compagine sportiva dilettantistica;
  • È rispettato il limite quantitativo di spesa previsto dalla norma;
  • La sponsorizzazione mira a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
  • Il soggetto sponsorizzato ha effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

Ai fini dell’applicazione dell’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, quanto alle spese di pubblicità non occorre una valutazione di connessione in ordine alla congruità dei costi rispetto al volume d’affari ed all’oggetto sociale, posto che la norma pone una “presunzione assoluta, oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì d’inerenza della spesa stessa fino alla soglia normativamente fissata”.

Sarà irrilevante ogni considerazione circa la “antieconomicità della spesa in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l’entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente”.

Ai fini del regime tributario, all’interno del contratto di sponsorizzazione è bene distinguere tra spese di rappresentanza e di pubblicità.

Queste ultime si configurano come quelle sostenute per iniziative dirette ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa, oltre che a potenziarne le possibilità di sviluppo.

Nel 2012 la CTP di Lecce ha stabilito che “le spese di sponsorizzazione sportiva sono di regola riconducibili tra le spese di pubblicità, allorché abbiano come scopo unico quello di reclamizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi.

Invece di diverso avviso è stata la Suprema Corte che tende ad includere i costi di sponsorizzazione tra le spese di rappresentanza, in quanto “idonee ad accrescere il prestigio dell’impresa, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale”.

Quindi, riconoscere lo scopo delle spese sostenute è funzionale per la determinazione della deducibilità delle stesse.

Dott. Cristian Massi

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