• Dott. Cristian Massi

Associazioni Sportive Dilettantistiche agevolate solo se non commerciali

Le agevolazioni a favore delle associazioni non lucrative dipendono non dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall’effettivo svolgimento dell’attività non commerciale, il cui onere probatorio incombe sul contribuente.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31427 del 2 dicembre 2019, ha chiarito i presupposti di spettanza delle agevolazioni fiscali nel caso di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD).

Un’Associazione Sportiva Dilettantistica proponeva il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che ne aveva respinto l’appello, nell’ambito di una controversia su un avviso di accertamento con cui l’amministrazione disconosceva la natura associativa, sportiva dilettantistica, per violazione del principio di democraticità, riqualificando l’attività come commerciale, con relativo recupero di imposte.

La contribuente censurava la sentenza, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 149 del TUIR.

La Commissione Tributaria Regionale riteneva che l’associazione fosse priva dei requisiti per essere qualificata come ente non commerciale, sebbene l’ente fosse un’ASD iscritta al Coni.

Invece, la Corte di Cassazione affermava che secondo i principi delineati in analoghe controversie, “in tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 del DPR n. 917/1986 in favore di associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al Coni.”(Cfr. Cassazione n. 16449/2016).

Inoltre, le agevolazioni tributarie di cui all’art. 148 TUIR in favore di enti come le ASD senza scopo di lucro, “si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto” (Cfr. Cassazione n. 4872/2015).

A tal proposito è bene evidenziare che, le associazioni sportive, pur non essendo obbligate alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, devono porre in essere una serie di adempimenti documentali, da cui si possa dedurre la natura dilettantistica e le modalità di esercizio dell’attività.

Quindi, il rendiconto economico finanziario rappresenta, senza dubbio uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria dell’associazione da cui poter desumere, non solo il risultato economico dell’anno, ma anche la corretta destinazione degli utili di esercizio oppure le modalità di copertura delle eventuali perdite.

I controlli riguarderanno in questi casi sia l’aspetto formale, ovvero la contabilità e la documentazione prodotta, sia l’aspetto sostanziale, ovvero il controllo dell’effettiva sussistenza, in capo al soggetto sottoposto a “indagine” e tra le altre:

  • Dimostrazione della partecipazione alla vita e alla gestione dell’associazione, da parte dei soci;
  • Dimostrazione della validità delle assemblee, del numero legale dei presenti, dell’effettiva partecipazione alle stesse;
  • Istituzione di scritture sociali, in violazione delle previsioni statutarie;
  • Redazione del rendiconto;
  • Riscontro del divieto di distribuzione degli utili.

Trattandosi di agevolazioni fiscali, è evidente che sulle stesse associazioni pende l’onere della prova, al fine di dimostrare che tutti i proventi riscossi rientrino tra quelli di natura istituzionale e che l’eventuale avanzo di gestione sia reinvestito nell’ambito dell’attività sociale.

Il regime agevolativo non dipende dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall’effettivo svolgimento dell’attività senza scopo di lucro.

I controlli dell’ufficio si concentreranno sull’esercizio dell’attività complessivamente svolta dall’ente, valutando se le attività svolte siano tali da distorcere le finalità istituzionali per le quali l’ente è stato costituito.

Anche se le associazioni abbiano ottenuto il riconoscimento dal Coni, il giudice tributario può appurare che tale veste formale non trova piena corrispondenza nell’attività esercitata, nascondendo una natura prettamente commerciale.

Le ASD svolgendo attività di natura commerciale diventano soggetti passivi IVA, essendo escluse dal campo di applicazione dell’imposta solo le prestazioni di servizi o cessioni di beni effettuate nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.

Dott. Cristian Massi

Richiedi una consulenza

Contattaci per qualsiasi informazione o per richiedere un appuntamento nel nostro studio.

Via Ettore Ciccotti, 54/56
00179 Roma

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
06 7824522