• Dott. Cristian Massi

Covid-19: indennità di 600 euro anche per i collaboratori sportivi

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 6 aprile 2020 a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze anche i collaboratori sportivi possono presentare la richiesta per l’ottenimento dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo.

Il Decreto attua quanto previsto dall’art. 96 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, estendendo la misura dell’indennizzo:

  • Ai titolari di rapporti di collaborazione (ex art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR);
  • Stipulati con federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • Con contratto in vigore alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendente alla data del 17 marzo scorso, giorno dell’entrata in vigore del suddetto Decreto.

Quindi, il focus deve essere rivolto a quegli enti che operano nel mondo dello sport, in quanto le società, le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti operanti devono essere iscritti nel Registro tenuto dal CONI.

È espressamente previsto che le domande saranno valutate in ordine di priorità secondo alcuni criteri, e cioè:

  • In via privilegiata, i collaboratori sportivi che nell’anno 2019 hanno percepito compensi non superiori complessivamente a 10.000 euro;
  • Le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali risorse residue.

Invece, sono esclusi da tale indennità i percettori di:

  • Redditi di lavoro autonomo professionale;
  • Redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • Pensioni di ogni genere e di assegni ad esse equiparati.

Non sarà riconosciuto l’indennizzo anche per coloro che nel mese di marzo 2020 hanno percepito il reddito di cittadinanza.

La procedura prevede l’erogazione dell’indennità a seguito della presentazione della domanda:

  • Entro il 30 aprile 2020;
  • Alla società Sport e Salute S.p.A.;
  • Tramite la piattaforma informatica della società suddetta.

La domanda sarà formata dai seguenti elementi essenziali:

  • Dati anagrafici;
  • Dati relativi alla collaborazione sportiva;
  • IBAN;
  • Assenso al trattamento dei dati personali;
  • Dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 di preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e pendente alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di sussistenza del requisito in merito al non percepimento di altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, di non essere già percettore delle prestazioni o delle indennità previste dagli altri articoli del Decreto-Legge 17 marzo 2020 e del reddito di cittadinanza.

Dott. Cristian Massi

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