• Dott. Cristian Massi

La continuità aziendale: impatto del Covid-19 sui bilanci 2019 e 2020

La pandemia in atto, oltre ai devastanti effetti umani, sociali ed economici, investe i processi contabili, introducendo ulteriori elementi di incertezza, soprattutto sugli aspetti valutativi e sull’informazione a corredo.

Non è ancora noto per tutte le attività quando potranno riprendere le loro attività economiche, quali saranno i vincoli alla produzione e i tempi per tornare a condizioni normali di operatività.

I vari scenari che si stanno delineando sono molto difformi da settore a settore e, all’interno di ciascuno, incidono sulle singole imprese in funzione di più elementi, quali il mercato di riferimento, la filiera di appartenenza, il livello di concorrenza internazionale, le condizioni finanziarie ante emergenza e altri ancora.

Il tema della continuità aziendale riveste un ruolo centrale nella redazione dei bilanci 2019 e 2020, in quanto la valutazione della presenza di condizioni di continuità della gestione assume una forte criticità alla luce delle incertezze sui tempi e le modalità di uscita dall’emergenza sanitaria in atto.

Il controllo della continuità aziendale deve avvenire sulla base di valutazioni condotte con criteri ordinari, ma condizionate dalla crisi aziendale in atto.

Quindi, in presenza del presupposto di continuità:

  • Se non ci sono incertezze (ad esempio nel settore medicale), si cita l’esistenza del Covid-19 nell’informativa, sottolineando che l’emergenza non impatta;
  • Se ci sono incertezze (ad esempio nel settore industriale), si indica nell’informativa quali sono tali incertezze e le misure che l’impresa sta adottando.

Invece, in assenza del presupposto di continuità:

  • Se legata agli effetti del Covid-19, in linea con il Decreto liquidità, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;
  • Se non legata ad effetti del Covid-19, quindi antecedente al 23 febbraio 2020, il bilancio è predisposto per mezzo dell’utilizzo dei principi “deformati”, e in base alle indicazioni contenute nell’OIC 11.

Per quanto riguarda i bilanci 2019, è necessario delineare che l’emergenza sanitaria è un fatto manifestatosi successivamente al 31 dicembre 2019, per questa ragione si ritiene di poter escludere, interventi sui valori di bilancio. (cd. non adjusting event)

In sostanza, l’emergenza da Covid-19 si configura un evento di competenza dell’esercizio 2020, e come tale, non produce effetti sui valori di bilancio 2019.

Assume rilievo la sola parte descrittiva, da argomentare nell’ambito dei “fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” da riportare in nota integrativa e nella “evoluzione prevedibile della gestione” da riportare nella relazione sulla gestione.

Quindi, in relazione alla parte qualitativa e descrittiva, è necessario inserire una serie di elementi informativi aggiuntivi, direttamente e indirettamente legati agli effetti dell’emergenza sanitaria, in modo tale da far comprendere l’impatto complessivo atteso, tenendo conto del contesto di mercato, economico e strategico della singola impresa.

Gli elementi informativi andrebbero aggregati per aree di attività:

  • Attività operativa;
  • Attività di investimento;
  • Attività di finanziamento;
  • Attività di ristrutturazione e/o di cambio del business model.

Tali elementi potrebbero comprendere ad esempio informazioni relative alla contrazione dei ricavi attesa nel corso del 2020, all’impatto sui contratti esistenti, all’andamento della filiera o del settore di appartenenza, alle politiche sul capitale circolante, alla ridefinizione delle politiche di investimento e molti altri.

Invece, per quanto riguarda i bilanci relativi all’esercizio 2020 e i bilanci infrannuali, la situazione è totalmente diversa, in quanto l’esercizio 2020 è l’anno in cui gli effetti della crisi si manifestano in maniera rilevante.

Premesso che le disposizioni di legge che potrebbero portare all’impossibilità di proseguire la gestione sono state disattivate dall’art. 6 del decreto liquidità fino alla data del 31 dicembre 2020, si ritiene necessario salvaguardare la funzione informativa di bilancio, per non permettere a tale documento di mostrare eventuali perdite subite e programmare in modo non appropriato la gestione futura.

Dott. Cristian Massi

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