• Dott. Cristian Massi

Sospensione del pagamento dei contributi INPS: comprende la quota a carico dei lavoratori?

Alla luce dell’emergenza da Covid-19, sono molte le perplessità emerse a seguito del rinvio tout court del pagamento dei contributi previdenziali contenuto nel Decreto-Legge n. 9/2020.

Sulla retribuzione di un lavoratore dipendente grava una percentuale di contributi (generalmente pari al 33%), di cui una parte (generalmente pari al 9,91%) è a suo carico.

Quindi, tra le altre somme, la busta paga del lavoratore contiene l’importo dei contributi da lui sostenuti, che diminuiscono l’importo totale ricevuto dal datore di lavoro.

Quest’ultimo, avendo proceduto al prelievo dei contributi INPS dalla busta paga dei dipendenti, sarà obbligato al puntuale versamento a favore del predetto ente.

Il mancato pagamento di tali somme da parte del datore di lavoro comporta l’aggravio di sanzioni di tipo amministrativo e, in alcuni casi, anche penale.

All’indomani dell’annuncio del rinvio del pagamento dei contributi previdenziali contenuto nel Decreto-Legge n. 9/2020, gli addetti ai lavori espressero forte perplessità e criticità al rinvio tout court della somma, individuando che la quota trattenuta al lavoratore all’atto della retribuzione di febbraio doveva essere versata.

Successivamente l’INPS, con la circolare n. 37 del 12/03/2020, precisava chi fossero i soggetti interessati dalla sospensione contributiva, trattandosi di quelli individuati negli artt. 5 e 8 del Decreto-Legge n. 9/2020 e cioè tutti coloro che sono residenti nei comuni di cui al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 e quelli ricompresi nell’estensione portata dall’art. 8 del Decreto-Legge suddetto (imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio, turismo e tour operator).

Il successivo Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, ha ampliato il raggio d’azione delle sospensioni ad un numero ancora maggiore di imprese (ristorazione, palestre, discoteche, parchi divertimento, scuole, etc.) come individuato dall’art. 61, comma 2.

Ancora, l’art. 62, comma 2, delinea che sono ricompresi nella sospensione tutti coloro che hanno ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020.

Il susseguirsi delle novità, ha portato l’INPS ad intervenire nuovamente con la risolutiva circolare n. 52 del 9 aprile 2020, facendo chiarezza su un punto molto delicato che riguarda una platea di soggetti molto rilevante.

Al punto 3) della circolare, sulla base della nota prot. 2839 del 20 marzo 2020 emanata dall’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, tenuto conto dell’aggravamento della situazione epidemiologica e di altre considerazioni, il parere espresso nella precedente circolare n. 37 viene rivisto affermando che la sospensione contributiva opera anche per i contributi trattenuti ai lavoratori.

Dott. Cristian Massi

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