• Dott. Cristian Massi

Cessione di quote in corso d’anno e imputazione del reddito: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 116 intitolata “Cessione di quote e acquisizione della qualifica di socio di capitale da parte di socio d’opera”, esprime parere contrario all’interpretazione fornita dalla società istante con interpello volto a chiarire le modalità di attribuzione degli utili e la relativa tassazione dei redditi per le mutate quote della compagine sociale.

L’istante suggeriva di tassare i redditi del 2019 e quindi in UNICO 2020 già secondo le mutate percentuali ossia:

  • Socio A 33%;
  • Socio B 33%;
  • Socio C 33%;

come da atto di cessione datato 21 ottobre 2019.

Per avvalorare la suddetta soluzione interpretativa l’istante faceva riferimento:

  • Ad una circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E/2004 in tema di “nuovo regime della trasparenza fiscale delle società di capitali”, che al paragrafo 2.3 chiariva che “gli atti con i quali si modificano le percentuali di partecipazione agli utili, lasciando immutata la compagine sociale” producono effetti ai fini dell’imputazione del reddito, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono stati posti in essere.
  • Alle istruzioni per la compilazione del quadro RO della dichiarazione SP 2019, riportando, a pagina 122, “Nel campo 8, va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell’anno 2018, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 2018”.

Ma l’Agenzia delle Entrate ha rigettato l’interpretazione dell’istante facendo riferimento al comma 2 dell’art. 5 del TUIR che stabilisce “Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore al periodo d’imposta”.

Quindi, secondo l’Agenzia il riferimento a “data anteriore al periodo d’imposta” è stato inserito allo scopo di evitare arbitraggi nell’imputazione del reddito tra i soci, a seguito della modifica delle quote di partecipazione agli utili con decorrenza dal periodo di imposta in corso.

Visto che l’atto in oggetto è stato stipulato il 21 ottobre 2019, data in cui il socio d’opera è divenuto socio di capitale, dovrà continuare ad applicarsi la percentuale di partecipazione agli utili e alle perdite stabilito nell’atto del 14 aprile 2014 ossia nell’atto originario e non in quello nuovo.

Per concludere:

  • Se la compagine sociale resta inalterata e cambia solo la quota di partecipazione agli utili occorre fare riferimento alla situazione precedente la chiusura dell’esercizio precedente;
  • Se invece cambia la compagine sociale, con l’uscita dei vecchi soci ed entrata dei nuovi, occorre fare riferimento alla nuova composizione sociale risultante dall’atto stipulato in corso d’anno.

Dott. Cristian Massi

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