Casi di compatibilità e incompatibilità del congedo parentale COVID-19
Con il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito alla richiesta del congedo parentale straordinario per emergenza COVID-19, illustrando i casi di compatibilità e incompatibilità.
Secondo gli artt. 23 e 25 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, i genitori lavoratori possono richiedere un periodo di astensione aggiuntiva dal lavoro di 15 giorni per il periodo compreso tra il 5 marzo e il 3 maggio 2020.
L’indennità del congedo COVID-19 è pari al 50% della retribuzione, ad eccezione dei genitori con figli di età compresa tra i 12 anni e i 16 anni, per i quali non è prevista indennità economica.
Il congedo può essere fruito:
- Da un solo genitore o entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo di 15 giorni per nucleo familiare;
- A condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
L’INPS ha voluto precisare il significato di nucleo familiare dicendo che è “l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”, nel periodo di fruizione del congedo COVID-19.
Quindi, il nucleo familiare sarà composto dalle persone iscritte nello stesso stato di famiglia nel periodo di congedo richiesto.
L’INPS ha precisato che i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, anche nel caso risultassero iscritti in due stati di famiglia distinti.
Ma entrando nello specifico, quali sono i casi di incompatibilità del congedo COVID-19?
- Bonus per l’acquisto di servizio di baby-sitting;
- Congedo parentale: il congedo COVID-19 è incompatibile con la fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
- Riposi giornalieri della madre o del padre “per allattamento”: la fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo dei riposi “per allattamento” previsti dagli artt. 39 e 40 del D. Lgs. n. 151/2001 fruiti per lo stesso figlio;
- Cessazione del rapporto di lavoro e dell’attività lavorativa: il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo.
- Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa: la fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sogno del reddito (CIGO, CIGS, CIGD, assegno ordinario, NASPI). Nel caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariali, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Invece, il congedo COVID-19 risulta compatibile nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare dovesse trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- Malattia;
- Maternità/paternità;
- Lavoro agile/smart working;
- Ferie;
- Aspettativa non retribuita;
- Part-time e lavoro intermittente;
- Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19;
- Indennità "una tantum" per il bonus 600 euro stabilito dal Decreto 17 marzo 2020, n.18.
Dott. Cristian Massi