Quando la cassa integrazione sostituisce l’indennità di malattia? Chiarimenti INPS
Con messaggio n. 1822 pubblicato il 30 aprile 2020, l’INPS interviene in risposta a molte richieste di chiarimento sui rapporti tra indennità di malattia e integrazioni salariali (CIG), assegno ordinario (FIS) e CIG in deroga, questo periodo molto utilizzate vista l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’INPS ricorda in primis la normativa in vigore e cioè il D. Lgs. 148/2015 del Jobs act, per il quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l’indennità giornaliera di malattia, nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista”.
Le istruzioni in merito sono state fornite dalla circolare n. 197/2015 per quanto riguarda le integrazioni salariali (CIG) e nella circolare n. 130/2017 per quanto riguarda le prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale (FIS).
Quindi è bene specificare che se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali.
L’attività lavorativa è totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Se però lo stato di malattia è iniziato prima della sospensione dell’attività lavorativa con ricorso alla cassa integrazione, si possono verificare i seguenti casi:
- Se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- Qualora non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, quest’ultimo continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia.
Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
Le stesse regole della cassa integrazione salariale ordinaria si applicano alla CIG in deroga e anche all’assegno ordinario FIS (Fondo Integrazione Salariale per le aziende non ricomprese nell’ambito di applicazione della CIG) come previsto dalla Circolare n. 130/2017, per i casi di sospensione totale dell’attività.
Dott. Cristian Massi