Gli adempimenti fiscali successivi all’estinzione della società di capitali
Con la cancellazione dal Registro delle imprese, una società di capitali può considerarsi estinta.
In virtù di ciò, è bene specificare che se gli adempimenti civilistici a carico del liquidatore sono terminati, saranno ancora molteplici quelli fiscali che dovrà assolvere, alcuni secondo ordinarie tempistiche, altre secondo tempistiche previste per le società liquidate.
È bene ricordare che, una società di capitali si ritiene estinta con la chiusura della partita IVA, il deposito del bilancio finale di liquidazione presso il registro delle imprese e la successiva cancellazione della società dallo stesso.
Quindi, se per quanto riguarda la normativa civilistica gli adempimenti a carico del liquidatore possono ritenersi conclusi, per quanto riguarda la normativa fiscale ci saranno molti adempimenti che impegneranno il liquidatore per tutto l’anno successivo a quello del termine della liquidazione.
ADEMPIMENTI IVA
L’ultima trasmissione della Liquidazione periodica IVA da considerare obbligatoria è quella del trimestre in cui avviene la cessazione della partita IVA, da trasmettere secondo le scadenze ordinarie.
Se tale liquidazione risulterà a debito, l’adempimento obbligatorio successivo sarà il versamento dell’IVA a debito esposta sull’ultima liquidazione periodica inviata, secondo le ordinarie scadenze previste per i contribuenti che versano l’IVA trimestrale o mensile.
Nel caso che la liquidazione periodica del trimestre di cessazione della partita IVA risulterà a credito, sarà necessario anche trasmettere tutte le liquidazioni periodiche successive, compreso quella dell’ultimo trimestre dell’anno IVA d’interesse, se si vorrà richiedere tale credito a rimborso.
La mancata trasmissione di queste liquidazioni periodiche comporterà la perdita al diritto di rimborso del credito IVA maturato, ma nessuna sanzione.
L’anno successivo di quello in cui avviene la cessazione della partita IVA, sarà obbligatorio trasmettere la dichiarazione IVA dell’intero anno precedente, secondo le scadenze ordinarie e utilizzando il modello di dichiarazione dell’anno d’invio.
ADEMPIMENTI REDDITI E IRAP
Nell’anno in cui la società entra nella fase di liquidazione, avviene una scissione dell’anno fiscale in due parti: periodo ante-liquidazione e periodo di liquidazione.
Quindi, dovranno essere trasmesse la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP del periodo che va dal 1° gennaio al giorno precedente a quello in cui diventa effettiva la liquidazione, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento.
Analogamente, andranno trasmesse la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP del periodo che va dal primo giorno di liquidazione al termine della stessa, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello del termine del periodo fiscale.
Gli eventuali versamenti delle imposte IRES e IRAP, distintamente per i due indipendenti periodi di imposta ante-liquidazione e liquidazione, dovranno essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello del termine del periodo d’imposta.
ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO
La certificazione Unica è obbligatoria solo se la società, nell’intero anno solare in cui ha chiuso la partita IVA, ha erogato somme per cui vige l’obbligo di certificazione, secondo le modalità, il modello e le scadenze ordinarie.
Il modello 770 sarà da presentare solo se la società nell’interno anno solare in cui ha chiuso la partita IVA, ha gestito ritenute di qualsiasi tipo.
Per concludere, nel caso in cui la società nell’anno solare in cui ha chiuso la partita IVA, ha erogato utili assoggettati a titolo d’acconto, dovrà anche trasmettere la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (modello CUPE) secondo le modalità e le scadenze ordinariamente previste.
Dott. Cristian Massi