• Dott. Cristian Massi

Cessione del credito d’imposta ecobonus e sismabonus

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, a seguito di interpello di una società, il tema della cessione del credito d’imposta ecobonus e sismabonus.

Infatti, con la risposta n. 126 dell’8 maggio 2020 ha definito legittima la cessione anche parziale, in favore di soggetti diversi e in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito.

Il quesito sottoposto all’Agenza delle Entrate riguarda le corrette modalità di cessione di un credito pari alla detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi del Decreto-Legge n. 63 del 2013.

I quesiti posti dalla società istante riguardavano: 

  • Se la facoltà di cedere in tutto o in parte il credito d’imposta non utilizzato in compensazione, possa valere sull’intero credito attribuito alla società dal momento in cui lo stesso diventa disponibile ovvero se può essere esercitata sulla parte di credito che residua di anno in anno per l’utilizzo in compensazione;
  • Se la cessione del credito d’imposta nei confronti di uno o più soggetti collegati debba essere effettuata in un’unica soluzione oppure possa essere effettuata in più fasi temporalmente distinte.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che:

  • È possibile cedere il credito anche parzialmente e in favore di soggetti diversi, eventualmente mantenendone per sé una parte;
  • La cessione può avvenire anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito o parte di esse;
  • È ammessa anche la cessione delle rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione.

Nel chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, è stato fornito anche un esempio, per far comprendere in maniera più agevole cosa si intendeva dire.

L’esempio delineava che supponendo che la cessione avvenga nel 2020, è legittimo cedere anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi.

Ciò a condizione che il cessionario utilizzi in compensazione i crediti ricevuti secondo l’originaria cadenza temporale delle rate maturate.

Conclude l’Agenzia delle Entrate specificando che il cessionario non può a sua volta cedere il credito a soggetti terzi.

Dott. Cristian Massi

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