• Dott. Cristian Massi

Contagio COVID sul lavoro: indennizzato dall’INAIL a condizione che sussistano le prove

La circolare INAIL n. 22 del 2020 ha fornito chiarimenti in merito alla tutela infortunistica applicabile ai lavoratori in caso di contagio avvenuto nei luoghi di lavoro.

Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non è in alcun modo correlato con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio stesso.

Tale responsabilità è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche che, nel caso dell’emergenza da Covid-19, si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali.

Quindi, non è responsabile il datore di lavoro nel contagio del proprio dipendente, se ha adottato ogni misura prevista dai protocolli divulgati per la sicurezza.

In ogni caso si tratterebbe di infortunio indennizzabile a condizione però che sussista la prova che il virus sia conseguito nell’ambiente di lavoro.

Con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 l’INAIL è intervenuta nuovamente in tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio conseguito da infezione Covid-19 e di corretta interpretazione dell’art. 42 del Decreto-Legge “Cura Italia”, convertito in Legge il 24 aprile scorso.

L’INAIL ribadisce che, fatta eccezione per alcune categorie di lavoratori come personale medico-sanitario, personale addetto ad attività di front office, etc, non esiste una presunzione di riconducibilità causale della contrazione dell’infezione al luogo di lavoro.

Infatti, la natura pandemica del Covid-19 e quindi la sua diffusione su tutto il territorio non consente in via generale di presumerne l’origine professionale.

L’istituto ha precisato dicendo che quando risultasse che il virus è stato in concreto ed effettivamente contratto in ambito lavorativo e fosse così possibile qualificare l’infezione come infortunio sul lavoro, discenderebbe solo l’indennizzabilità dell’evento da parte dell’INAIL medesimo.

L’infortunato per ottenere l’indennizzo è tenuto a provare l‘occasione della contrazione dell’infezione.

Con il documento prassi, l’INAIL conferma che la copertura assicurativa in favore del lavoratore riguarda anche il periodo di assenza dal lavoro per la quarantena.

Per quanto riguarda la responsabilità civile e penale del datore di lavoro, l’INAIL ha chiarito che può sussistere quando sia accertata la sua colpa nel verificarsi dell’infortunio.

Quindi, i presupposti da valutare saranno:

  • Che la contrazione da parte del dipendente sia avvenuta in occasione del lavoro;
  • Che la contrazione da parte del dipendente sia anche imputabile al datore di lavoro.

La circolare n. 22 ha precisato che in ogni caso “il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell’istituto non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale”, tanto meno in sede civile nei confronti del datore di lavoro.

Solo nell’ipotesi in cui sia dimostrata l’effettiva responsabilità del datore di lavoro, l’INAIL ha titolo di pretendere il rimborso di quanto erogato al lavoratore infortunato.

Il dipendente, successivamente, potrebbe agire per ottenere un ulteriore risarcimento del danno nei confronti del proprio datore di lavoro. Egli, in propria difesa, potrà dimostrare di avere attuato quanto possibile per scongiurare l’infortunio.

La circolare n. 22 ha concluso chiarendo che l’imprenditore non è tenuto ad assicurare “il rischio zero” e pertanto il difetto di diligenza del datore di lavoro deve ritenersi senz’altro esclusa quando egli abbia concretamente adempiuto alle misure di prevenzione, protezione individuale, formazione ed informazione del personale, sorveglianza sanitaria speciale nei confronti dei lavoratori di età a rischio o con patologie sensibili,  secondo quanto individuato dai noti protocolli in tema di sicurezza Covid-19 del 14 marzo e del 24 aprile 2020.

Dott. Cristian Massi

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